domenica 9 aprile 2023

Assegno Unico Universale aprile 2023: le date dei pagamenti





Anche ad aprile l’Assegno Unico Universale verrà erogato tra la seconda e la terza settimana del mese, o alla fine di esso.

Il primo caso, e cioè l’erogazione tra la seconda e la terza settimana di aprile, si verifica per tutti coloro che hanno inviato domanda entro febbraio. Il secondo caso, invece, per tutte le domande pervenute a partire da marzo.


Dall’inizio di quest’anno, inoltre, è scattato l’incremento del 50% dell’assegno unico per tutte quelle famiglie con età inferiore a un anno e con un ISEE fino a 40.000 euro. E’ anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per quelle famiglie con 4 o più figli.

Inoltre, sono state rese strutturali le maggiorazioni per le famiglie con figli disabili a carico, senza limiti di età.


Inoltre, sono state rese strutturali le maggiorazioni per le famiglie con figli disabili a carico, senza limiti di età.

Assegno unico universale: la maggiorazione per i nuclei vedovili

Ma la maggiorazione non arriva solo per queste famiglie. L’INPS ha infatti reso noto, con messaggio del 17 febbraio 2023 n. 724, che l’Assegno Unico Universale verrà aumentato anche nei casi di nuclei vedovili.


Se infatti normativa prevede che alle famiglie con 2 genitori venga erogata una maggiorazione di 30 euro per figlio, nel caso delle famiglie in cui uno dei genitori sia venuto a mancare, tenuto conto del fatto che i nuclei vedovili versano in una maggiore “fragilità” per tutta una serie di fattori e motivazioni, nel messaggio viene perciò precisato che per i decessi del secondo genitore lavoratore verificatisi nell’anno di competenza, il bonus verrà erogato d’ufficio, senza necessità di doverne fare domanda.


Nel messaggio si legge infatti che:  “Tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro si comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Al fine di beneficiare della maggiorazione non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati. Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023″


E ancora: “Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa”.

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