mercoledì 2 giugno 2021

Bonus e agevolazioni 2021 per tutte le donne in stato di gravidanza

 




Assegno di natalità - Bonus Bebè 2021

L'assegno di natalità (detto anche Bonus Bebè) è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1 comma 125,  inizialmente per il triennio 2015-2017 e successivamente viene  confermato annualmente dalla legge di bilancio sulla base della disponibilità.

E’ un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi nel 2020 la prestazione viene rimodulata in base alle soglie ISEE:

  • ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Requisiti: convivenza con il figlio , cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria.


La  domanda deve essere presentata da un genitore convivente con il figlio entro 90 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia del minore (per i nati o adottati). Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno, ove spettante, decorre dal mese di presentazione della domanda. La domanda si presenta una sola volta per ciascun figlio. Per il 2021 i 90 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS n. 198 del 03/03/2021.
L'assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. 
Per maggiori informazioni vedi il messaggio INPS 11 agosto 2020, n. 3104 (113.5 KB) che fornisce ulteriori chiarimenti e istruzioni sulle domande di assegno di natalità.


Per maggiori informazioni vedi la pagina dedicata del sito INPS . 

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Premio alla nascita - Bonus mamma domani

La Legge di Bilancio 2017 all'art. 1 comma 353, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euroIl bonus è stato confermato anche per il 2021.


Il premio è rivolto alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi:

  • compimento del settimo mese di gravidanza,
  • parto (anche se antecedente all'inizio dell'8°mese),
  • adozione nazionale o internazionale di minore
  • affido preadottivo nazionale o internazionale

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Requisiti:

  • residenza in Italia
  • cittadinanza italiana o comunitaria
  • cittadine non comunitarie regolarmente presenti come riportato sul Messaggio INPS n. 661del 13 febbraio 2018. Nota bene: le cittadine extracomunitarie regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, potranno presentare domanda di riesame della domanda presso la struttura INPS territorialmente competente, alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano, utilizzando il modello in allegato al messaggio INPS 13 febbraio 2018, n. 661.


La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento). La domanda va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda è presentata in relazione al parto la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
In caso di adozione o affidamento preadottivo riportare nella domanda gli elementi che consentano all'Inps il reperimento del provvedimento stesso (sezione del tribunale, la data del deposito in cancelleria ed il relativo numero). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento o della dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi.


In caso di cittadina non comunitaria, riportare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per informazioni consultare la pagina dedicata del sito dell'INPS


Fondo di sostegno alla natalità

Da maggio 2019 è attivo il Fondo di sostegno alla natalità istituito dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri,volto a garantire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari . Possono richiedere un prestito fino a 10.000 euro i genitori di bambini, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione, senza limitazioni di reddito. Il finanziamento può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di sette anni.


Non può essere richiesta alcuna garanzia aggiuntiva, oltre alla garanzia del Fondo, per l’intero importo del finanziamento richiesto e/o concesso. Resta comunque facoltà delle banche l’erogazione del prestito.


Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito del gestore Consap spa ( Elenco delle Banche/Intermediari finanziari aderenti all’iniziativa ).

Per maggiori informazioni su  normativa e modulistica consultare il sito dedicato https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-sostegno-alla-natalita/

Bonus per iscrizione asilo nido e supporto domiciliare 2021

L’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ha disposto che a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie (le disposizioni attuative sono inserite nel DPCM 17 febbraio 2017 pubblicato sulla GU 90 del 18 aprile 2017). Successivamente l’articolo 1, comma 488, della legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l’importo del buono a 1.500 euro su base annua.


Infine l’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro.

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato, secondo l’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Le istruzioni relative all’anno 2020, sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.


BONUS ASILO NIDO: riguarda la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e quindi in regola con le normative nazionali e regionali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono pertanto escluse Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, ecc.).


L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità)
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità)

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Presentazione della domanda bonus asilo nido: la domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta entro il 31 dicembre 2021. Nell'eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento. 

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.


Le mensilità per cui si richiede il bonus devono essere comprese tra gennaio e dicembre 2021. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

BONUS PER LE FORME SI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE: Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.

In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
Presentazione domanda bonus forme di supporto domiciliare: vedi Manuale Acquisizione delle Domande di Contributo Asilo Nido (3.53 MB). Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per entrambi i bonus la domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato on line utilizzando PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Contributo per retta asilo nido della Regione Emilia Romagna

La delibera della giunta regionale 28 Luglio 2020, N. 945 (455.2 KB), denominata "Al nido con la Regione" prevede misure di sostegno economico finalizzate all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. Il contributo regionale riguarda i bambini 0-3 anni iscritti ai nidi pubblici e privati presenti in Emilia Romagna.
La riduzione delle rette interesserà i nuclei familiari con un Isee massimo di 26 mila euro, che potranno risparmiare in media 1.000 euro l’anno per ogni bambino iscritto, anche di più nel caso di un bambino disabile o residente in un Comune montano.
Le risorse saranno gestite dai comuni, che decideranno concretamente come articolare l’abbattimento o addirittura l’azzeramento delle rette .


Il beneficio riguarda gli anni scolastici: 2019-2020 , 2020-2021 e 2021-2022
Per informazioni rivolgersi al proprio comune di residenza. 


Contributo per l'acquisto o il rimborso dei dispositivi antiabbandono (seggiolini auto) 2020

Dal 20 febbraio 2020 è possibile richiedere un contributo o un rimborso, di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono ( decreto 28 gennaio 2020 (pdf, 2 MB)) . Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, di un minore che non abbia ancora compiuto 4 anni al momento dell'acquisto.


Per richiedere il contributo occorre registrarsi sulla piattaforma dedicata www.bonuseggiolino.it  utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Dopo la registrazione:

  • chi deve acquistare,  richiede un buono di spesa elettronico di 30 euro associato al codice fiscale di un minore, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati nella piattaforma
  • chi ha già fatto l’acquisto tra il 7 novembre 2019 e il  20 febbraio 2020 compreso, presso qualsiasi negoziante, può richiedere il rimborso di 30 euro . La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 15 maggio 2020.
    NOTA BENE: per i dispositivi comprati prima del 7 novembre 2019 o dopo il 20 febbraio 2020 non è possibile richiedere il rimborso. 

Il bonus elettronico viene emesso appena è completata la corretta registrazione sulla piattaforma Sogei. Il bonus vale al massimo 30 giorni. Se non verrà utilizzato entro 30 giorni dall’emissione potrà essere richiesto nuovamente tramite l’applicazione. Il rimborso per i dispositivi già acquistati verrà accreditato entro 15 giorni dalla richiesta sulla piattaforma. 
Per ogni bambino è possibile richiedere un contributo per un solo dispositivo. I buoni sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste fino ad esaurimento fondi.
Per informazioni : Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Pannolini lavabili

Sempre più comuni incoraggiano le famiglie ad acquistare pannolini lavabili attraverso incentivi e finanziamenti. I pannolini lavabili sono pannolini in stoffa che possono essere lavati in lavatrice e utilizzati più e più volte, assicurano  una maggiore igiene, non contengono sostanze tossiche e non inquinano.


Progetti di conciliazione genitorialità - Diritto al lavoro agile (smart working) per i genitori con figli minori e con disabilità grave

La Regione Emilia-Romagna si è sempre caratterizzata per una particolare attenzione alle tematiche inerenti la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, in conformità con quanto promosso dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (pdf, 69.0 KB), “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Molti comuni della regione hanno fatto scelte significative in merito, attraverso la creazione di azioni a sostegno della genitorialità, rivolti alle madri ma anche ai padri, per favorire la presenza dei genitori a casa dopo la nascita del figlio, o in alternativa per favorire la continuità di presenza al lavoro anche quando i carichi familiari e le condizioni di necessità, dettate in particolare dai figli piccoli o piccolissimi, lo avrebbero impedito.

Diverse sono le tipologie di progetti di conciliazione, si va dall’integrazione economica al reddito nel primo anno di vita (in genere è previsto un limite ISEE ); alla costituzione di albi di soggetti controllati, disponibili ad accogliere all’interno della propria abitazione un numero limitato di bambini rivolti in genere alle famiglie con impegni lavorativi “non ordinari” (es. orari disagevoli, forme contrattuali atipiche, turni festivi, lavoro saltuario in alcuni periodi dell’anno ecc…) e alle famiglie i cui bambini sono stati esclusi dalle liste del nido; alle integrazioni economiche in situazioni di particolare disagio (es. madri sole) oppure al reddito del genitore (madre e/o padre), lavoratore dipendente del settore privato o pubblico che scelga il part-time nel secondo e terzo anno di vita del bambino.
E' facoltà di ogni singola amministrazione comunale procedere all'attivazione o meno di tali servizi aggiuntivi.


Tra gli strumenti messi a disposizione per la conciliazione tra genitorialità e lavoro c’è anche l’istituzione della Consigliera di Parità che ha in generale il compito di promuovere, vigilare e rilevare le situazioni di discriminazione basate sul sesso favorendo, nell’ambito della promozione, le azioni positive e la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli familiari. Sono istituite a livello provinciale, regionale e nazionale dal Ministero del Lavoro e quello delle Pari Opportunità ( D Lgs 196/2000 (pdf, 174.4 KB)).


Figli in quarantena o in Didattica a Distanza (DAD)  per emergenza Covid-19

L’articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, modificato dal  Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  prevede che i lavoratori dipendenti possono scegliere la modalità smart working nel caso un figlio fino a 16 anni sia in quarantena per contatti avuti a scuola. Il lavoro agile può essere richiesto anche in caso di scuola chiusa, o nel caso in cui la scuola sospenda le attività didattiche in presenza e attivi la didattica a distanza. 
Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working, e il figlio convivente è minore di 14 anni uno dei due genitori, in alternativa all'altro, potrà utilizzare un congedo straordinario retribuito al 50 % , tale  beneficio puo’ essere riconosciuto, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 e comunque entro il limite di spesa previsto per la misura, pertanto al raggiungimento del limite di spesa previsto l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


La quarantena del figlio “dovrà essere disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL  territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. 
Per poter usufruire di questa modalità di lavoro alternativo occorre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. 


Diritto al lavoro agile (smart working) per i genitori di figli con disabilità grave per emergenza Covid-19

L'articolo 21-ter della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (618.66 KB) (di conversione del Decreto 104/2020) prevede il diritto al lavoro agile (detto anche smart working) per i genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 fino al 30 giugno 2021 anche in assenza di accordi individuali.

Per usufruire di tale diritto occorre che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia lavoratore e che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta.

Si sottolinea che gli accordi individuali sopra citati, sono regolamentati dall'art 3bis della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 il quale prevede che i datori di lavoro (pubblici e privati) che stipulano accordi per l'esecuzione del lavoro in smart working sono tenuti a dare priorità alle lavoratrici con figli fino ai 3 anni e ai lavoratori con figli con grave disabilità riconosciuta.

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